La sostituzione di serramenti: tipologia di intervento e vincolo paesaggistico
Il TAR Veneto ha affermato che la sostituzione o il rinnovamento di serramenti e, quindi, di infissi, serrande, finestre e abbaini, rientra nel concetto di finiture di edifici, come tale configurabile in termini di manutenzione ordinaria cioè, di attività libera e non soggetta a denuncia di inizio attività ai sensi dell’art. 6, co. 1, lett. a d.P.R. 380/2001, e ciò sia che vengano impiegati gli stessi materiali componenti, sia che la sostituzione o il rinnovamento venga effettuata con materiali diversi (art. 3, co. 1, lett. a d.P.R. cit.).
Gli interventi liberi tra cui la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché il restauro conservativo “che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici” non sono sottoposti ad autorizzazione paesaggistica (art. 149, co. 1, lett. a d.lgs. 42/2004).
Post di Alberto Antico – avvocato
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