Tardività del parere della Soprintendenza
Il TAR Veneto ha affermato che, nonostante il decorso del termine per l’espressione del parere vincolante ai sensi dell’art. 146 d.lgs. 42/2004 da parte della Soprintendenza, non potrebbe escludersi in radice la possibilità per l’Organo statale di rendere comunque un parere in ordine alla compatibilità paesaggistica dell’intervento, fermo restando che, nei casi in cui vi sia stato il superamento del termine, il parere perde il suo carattere di vincolatività e deve essere autonomamente e motivatamente valutato dalla P.A. deputata all’adozione dell’atto autorizzatorio finale.
Nel caso di specie, era illegittimo il diniego di sanatoria recante l’ordine di demolizione, emesso dal Comune senza alcuna valutazione propria, il quale si era limitato a riportare il testo del parere soprintendentizio tardivo, affermando erroneamente di non potersene discostare, in quanto asseritamente vincolante.
Post di Alberto Antico – avvocato
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