L’abusiva chiusura di un portico

08 Apr 2024
8 Aprile 2024

Nel caso di specie il privato, senza ottenere alcun titolo edilizio, chiudeva il portico di un immobile soggetto a vincolo ambientale ex art. 142, co. 1, lett. a d.lgs. 42/2004.

Il TAR Veneto ha affermato che, con queste condizioni, l’ordine di demolizione o ripristino costituisce un atto vincolato, risultando a tali fini irrilevante la qualificazione dell’abuso.

Il TAR ha poi precisato che non poteva essere presentata una SCIA in sanatoria ex art. 37 T.U. edilizia, vertendosi in materia di variazioni essenziali ex art. 32 T.U. cit.

Post di Alberto Antico – avvocato

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3 replies
  1. Anonimo says:

    -nel mentre la circolare n. 38/2023sempre del Mibact, incide solo sul volume tecnico.

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  2. Anonimo says:

    -veramente la circolare n. 33 del 2009 prot. n-. 6074 ,non dice questo se contenuto nel 25% dell’area di sedime del fabbricato stesso- cioè si sana se rientra nel 25% dell’area di sedime del fabbricato il portico- salvo la doppia conformità –

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  3. Anonimo says:

    -veramente la circolare n. 33 del 2009 prot. n-. 6074 ,non dice questo se contenuto nel 25% dell’atea di sedime del fabbricato stesso

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