L’asservimento edilizio tra fondi
La Corte di cassazione penale ha offerto una pregevole ricostruzione dell’istituto dell’asservimento.
Si tratta di una fattispecie negoziale atipica avente effetti obbligatori in base ai quali, a prescindere dalla comune titolarità dei due terreni, si attua la “cessione” della cubatura edificabile propria di un fondo in favore di altro fondo, cosicché, invariata la cubatura complessiva risultante, il fondo cessionario sarà caratterizzato da un indice di edificabilità superiore a quello originariamente goduto.
Post del Dott. Ing. Mauro Federici
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Anche certe norme richiamano questo aspetto:
l) attività commerciali/ricettive/direzionali previa integrazione delle aree a standard di cui all’art. 9 bis delle presenti Norme Tecniche Operative da ricavarsi all’interno del lotto edificabile, fino alla concorrenza del 30% della potenzialità edificatoria del lotto, nel rispetto della L.R. 28 dicembre 2012 n° 50 e del relativo regolamento regionale di cui all’allegato A D.G.R. n° 1047 del 18 giugno 2013. Il limite del 30% può essere superato con asservimento urbanistico, mediante scrittura pubblica, con trasferimento della quota di destinazione d’uso tra lotti all’interno della medesima Z.T.O. o Z.T.O. D1 contigua anche con interposta viabilità o aree per servizi;
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