Le distanze legali tra costruzioni devono essere rispettate anche tra corpi di fabbrica di un unico edificio?
Il Consiglio di Stato ha risposto affermativamente, poiché la ratio ispiratrice dell’art. 9 d.m. 1444/1968 è evitare le intercapedini tra fabbricati – non importa se costituenti corpi di fabbrica di un unico edificio – a tutela della salubrità igienico-sanitaria dei luoghi.
Se nel PRG vi fossero delle norme in deroga a tali distanze, esse sarebbero illegittime per violazione del d.m. 1444/1968 (in quanto di stretta attuazione dell’art. 41-quinquies, co. 8 l. 1150/1942).
Da parte sua, la Corte di cassazione ha chiarito che il Giudice di merito, di fronte ad una norma dello strumento urbanistico in contrasto con l’art. 9 d.m. 1444/1968, ha il dovere di disapplicarla e di applicare direttamente le prescrizioni del citato decreto.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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