Le falsità di cui al comma 2 bis dell’art. 21 nonies della L. 241/90

14 Gen 2019
14 Gennaio 2019

Il comma 2 bis dell’art. 21 nonies della L. 241/90 stabilisce che: “I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall’amministrazione anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi di cui al comma 1, fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”. 

Il Consiglio di Stato precisa che l'accertamento in sede penale con sentenza passata in giudicato riguarda solo le dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà e non tutti le false dichiarazioni.

Post di Daniele Iselle - funzionario comunale.


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