Le novità del decreto “semplificazioni” in tema di ristrutturazione, demolizione e ricostruzione, distanze

03 Ago 2020
3 Agosto 2020

L'avv. Stefano Bigolaro, che sentitamente ringraziamo, ci invia una nota, che volentieri pubblichiamo, sulle novità del decreto “semplificazioni” 76/2020, in tema di ristrutturazione, demolizione e ricostruzione e distanze.

d.l. semplificazioni - ristrutturazione

3 replies
  1. Fiorenza Dal Zotto says:

    Buon giorno, ho letto con attenzione la relazione dell’avv. Stefano Bigolaro sulla “nuova ristrutturazione” che con la chiarezza che contraddistingue le sue riflessioni ha ben evidenziato le criticità che l’attuale definizione contenuta nel DL semplificazioni pone. A tutte quelle elencate , vorrei però aggiungere un’ulteriore considerazione.

    Quando si interviene nella definizione degli interventi edilizi, dobbiamo sempre ricordarci che tali modifiche producono effetti anche sulla valutazione delle opere realizzate in assenza di titolo. Mi spiego. Se la nuova definizione di ristrutturazione include anche la modifica della sagoma e la realizzazione di nuovo volume, significa che, in caso di opere realizzate in assenza di titolo edilizio, si dovrà procedere con il regime sanzionatorio previsto dall’articolo 33 de d.p.r. 380/2001 e con le sanzioni corrispondenti e non con le sanzioni relative agli interventi di nuova costruzione. Ecco è importante ricordare anche questi aspetti soprattutto perchè l’incertezza nella qualificazione corretta della “categoria” edilizia dell’intervento realizzato pone incertezze e difficoltà nella corretta classificazione dell’opera realizzata in assenza di titolo e, conseguentemente, nella corretta individuazione della misura sanzionatoria.
    Vi ringrazio dell’attenzione.
    Buona giornata

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  2. Anonimo says:

    Commento all’art. 2-bis:

    Fino a ieri, l’articolo 2-bis, comma 1-ter, del TUE prevedeva che “in ogni caso di intervento di demolizione e ricostruzione, quest’ultima è comunque consentita nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti purché sia effettuata assicurando la coincidenza dell’area di sedime e del volume dell’edificio ricostruito con quello demolito, nei limiti dell’altezza massima di quest’ultimo”.

    Ovvero, le ricostruzioni conseguenti alle demolizioni potevano rispettare le distanze preesistenti (generalmente minori di quelle imposte alle nuove costruzioni) a patto di conservare l’area di sedime, il volume e l’altezza preesistenti. Se invece si voleva ‘spostare’ l’edificio o aumentarne il volume o l’altezza, si dovevano osservare le distanze vigenti al momento della nuova costruzione.

    Il DL ha fatto decadere questa regola lasciando il posto ad una maggiore libertà di ricostruire un edificio diverso (di volume maggiore e di diversa sagoma e altezza) ma mantenendo le distanze preesistenti.

    Commento all’art. 3:
    Fino a ieri, il TUE prevedeva che “nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica”.

    L’obiettivo con il nuovo testo è pure quello di evitare che la previsione, nei piani di rigenerazione urbana, di incentivi volumetrici in caso di interventi di demolizione e ricostruzione porti, in realtà, a qualificare l’intervento come una nuova costruzione soggetta ad un differente regime giuridico (in termini di titolo edilizio richiesto, onerosità dello stesso, disposizioni generali applicabili, ecc.).

    commento all’art. 10:
    nelle zone vincolate ora si può aumentare anche la volumetria, mentre prima era permesso la sola modifica alla sagoma.
    con la Scia art. 23 quindi ora si può aumentare la volumetria;
    geom. giglio

    Rispondi
  3. renzo cortese says:

    Buongiorno e grazie. Si può fare una ipotesi di ciò che potrebbe succedere. Se in conversione fosse stralciato l’ “anche” o il successivo “non” l’inciso avrebbe motivo di esistere, pur con effetti radicalmente contrapposti:
    ” anche qualora le dimensioni del lotto di pertinenza non consentano la modifica dell’area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini”
    Cosi com’è fa solo intendere che si è imboccata la strada, per ora immersa nella nebbia, di accontentare chi prova fastidio per una norma che ha assicurato negli ultimi cinquant’anni minime condizioni igienico-santarie ed abitative civili.

    Rispondi

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