Le osservazioni dell’ANCI al decreto legge sulla casa
Segnaliamo le osservazioni dell'ANCI al decreto legge sulla casa, esposte alla camera nel corso della audizione del 12 giugno 2024
www.anci.it/anci-in-audizione-su-dl-casa-bene-impianto-generale-presenteremo-emendamenti-per-migliorare-testo/ 20079-DL Casa osservazioni ANCI - audizione 12 giugno 2024
-mi pare che sul punto delle tolleranze e il rispetto dei diritti di terzi, l’ANCI abbia puntualmente chiarito:
art.34bis
Di difficile attuazione il nuovo comma 3-ter, che pone in capo al tecnico abilitato non necessari (e gravosi) adempimenti in ordine alla salvaguardia dei diritti dei terzi, diritti la cui tutela non può ritenersi in nessun caso intaccata dalla legittimazione edilizia delle ‘tolleranze costruttive’, indipendentemente da eventuali verifiche tecniche effettuate a tale riguardo.
Nel mentre sul fatto che si deve provvedere alle attività necessarie per eliminare tali limitazioni,
presentando, ove necessario, i relativi titoli. Chi deve farlo, se non il tecnico abilitato.
Art. 9-bis
Stato legittimo -Prime Osservazioni
Molto interessante il passaggio dell’ANCI:
Integrazione normativa condivisibile, anche se di non facile interpretazione:
ovviamente non potrà comunque formarsi un legittimo affidamento riguardo a consistenze abusive semplicemente rappresentate (ma non oggetto di intervento) nell’ambito di un “procedimento idoneo a verificare l’esistenza del titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa”. Diversamente l’effetto legittimante potrà invece ritenersi formato se su quelle stesse consistenze – difformi in tutto o in parte – si sia intervenuti in forza di un titolo abilitativo, senza contestazioni da parte del Comune in sede istruttoria.
E invece penso proprio che vorranno arrivare a dire questo in fase di conversione del decreto.
Mi pare che stia sfuggendo di mano un particolare e nelle discussioni appare non avere rilievo un fatto: la “natura abusiva delle opere”.
Verrebbe surrettiziamente introdotto una sorta di sanatoria implicita per tutti i manufatti assistiti da qualsivoglia titolo abilitativo, seppure non riferibile alla loro integrale consistenza e conformazione.
Si aggiunga che poiché dallo “stato legittimo” dell’edificio dipende anche ai fini del rilascio di nuovi titoli edilizi, la qualificazione / quantificazione dell’immobile preesistente in termini di regolarità o abusività.
Questo potrebbe fare la differenza tra un condono automatico, gratuito e personalizzato, rispetto alla qualifica di illecito edilizio soggetto alle normali regole repressive e sanzionatorie
tutti i testi, tra cui anche questo continuano a riportare……o dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 34……… complimenti veramente.
Si vuole estendere, secondo l’audizione in commissione ambiente alla camera, del consigliere nazionale dei geometri, lo stato legittimo non solo ai titoli rilasciati dopo una istruttoria, ma anche alle Cila e Scia, anche se gli uffici tecnici non hanno controllato lo stato legittimo precedente; nel dibattito è emerso che ci sono sono due problemi: 1) quello della non conformità di fabbricati ad oggi, anche se da un punto di vista edilizio sono in regola; 2) gli standard nel caso dei cambi d’uso…hanno proprio detto così: sono dei problemi…è emerso pure sulle tolleranze che non deve essere il tecnico abilitato a dichiarare i diritti di terzi, ma devono essere gli uffici comunali che ne devono prendere atto e controllare, loro non possono saperlo .
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