Le proroghe dei titoli edilizi
Il TAR Veneto, nel calcolare il termine di fine lavori di una SCIA, ha distinto la proroga Covid straordinaria e automatica di 90 giorni dal termine della situazione emergenziale in forza dell’art. 103 d.l. 18/2020, convertito in l. 27/2020, dalle proroghe subordinate ad una comunicazione al Comune, ai sensi dell’art. 10 d.l. 76/2020 (convertito in l. 120/2020) e ai sensi dell’art. 10-septies d.l. 21/2022 (convertito in l. 51/2022) poi modificato dal d.l. 198/2022 (convertito in l. 14/2023).
Post di Alberto Antico – avvocato
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Spero che il TAR abbia inteso che la proroga dei titoli avviene automaticamente per effetto della legge, senza necessità di una comunicazione entro i termini di scadenza. Questo sarebbe importante nei casi in cui le due normative si sovrappongono e, al momento in cui si presenta la comunicazione per la proroga (quando richiesta), il titolo risulta già prorogato ex lege. Mi auguro davvero che il TAR dica questo, altrimenti ci troveremmo nella situazione in cui alcune proroghe risulterebbero non valide solo perché non comunicate. Mi sembra, comunque, che molti Comuni abbiano ritenuto valida la proroga automatica fino al 29 giugno 2022.
Buongiorno,
si chiede cortesemente se fosse consentita la proroga dei termini di fine lavori, come previsto dal cosiddetto “Decreto Milleproroghe”, successivamente convertito in legge, per gli interventi in deroga ai sensi dell’art. 3 della L.R. n. 55/2012, tenuto conto anche degli obblighi convenzionali previsti dalla medesima legge regionale.
Grazie.
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