Legislazione veneta sul cambio d’uso
Il TAR Veneto, analizzando l’art. 42-bis l.r. Veneto 11/2004, ha affermato che, nonostante il richiamo al necessario rispetto dello strumento urbanistico si trovi nel solo comma 3, relativo ai mutamenti di destinazione d’uso tra differenti categorie funzionali, tale limitazione deve applicarsi anche ai cambi d’uso all’interno della medesima categoria funzionale, per riespansione della disciplina statale di cui all’art. 23-ter d.P.R. 380/2001.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Per cui non è chiaro nella legge regionale n. 19/2021 – art. 5 che:
è necessario il rispetto allo strumento urbanistico, anche nei cambi d’uso all’interno della medesima categoria funzionale. COMPLIMENTI AL LEGISLATORE. Si pensi che inizialmente era considerata attività libera- la CILA non esisteva nei testi –
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