L’inibizione di una DIA dopo i 30 giorni vale come autotutela?

30 Ago 2013
30 Agosto 2013

La sentenza del TAR Veneto n. 1072 del 2013 esamina un caso in cui un Comune ha inibito una DIA tardivamente, vale a dire dopo 30 i giorni. Il TAR dichiara l'illegittimità di tale provvedimento, che non è stato possibile neppure convertire in un provvedimento di autotutela (autotuela che di per sè che sarebbe possibile dopo i 30 giorni), perchè nel caso specifico il provvedimento impugnato non possedeva i requisiti per qualificarlo coe esercizio dell'autotutela.

Scrive il TAR: "2. Per quanto riguarda il ricorso RG 200/08 è possibile accoglierlo, ritenendo fondato il primo motivo, diretto a rilevare la violazione del termine entro il quale poteva essere, legittimamente, inibita la DIA ora impugnata.

3. A queste conclusioni è possibile giungere considerando l’espresso riferimento, contenuto nell’art. 23 del Dpr 380/2001, laddove dispone che il provvedimento inibitorio debba essere “notificato” all’interessato entro il termine di 30 giorni, circostanza che consente di ritenere come detto termine abbia natura perentoria, insuscettibile quindi di essere derogato.
3.1 E’, altresì, noto che nel regime così previsto l’Amministrazione, una volta che risultino decorsi i termini di cui all’art. 23 sopra citato, può provvedere esercitando il potere di autotutela disciplinato dagli art. 21 nonies e quinquies della L. n. 241/90. Detta interpretazione è confortata da un costante orientamento giurisprudenziale, confermato anche da pronunce di questo Tribunale (T.A.R. Veneto Venezia Sez. II, 12-08-2011, n. 1361) in base alle quali si è sancito che “Ai sensi dell'art. 23, commi 5 e 6, D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (T.U. Edilizia), il provvedimento inibitorio dell'attività edilizia oggetto della DIA deve essere non solo adottato, ma anche notificato, entro termine perentorio di trenta giorni dalla presentazione della denuncia medesima”.
3.2 Costituisce principio altrettanto consolidato quello in base al quale (T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, 14-02-2013, n. 1653) “Decorso senza esito il termine per l'esercizio del potere inibitorio, la pubblica amministrazione dispone del potere di autotutela ai sensi degli articoli 21 quinquies e 21 nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241. Restano inoltre salve, ai sensi dell'art. 21 della legge medesima n. 241, le misure sanzionatorie volte a reprimere le dichiarazioni false o mendaci, nonché le attività svolte in contrasto con la normativa vigente, così come sono impregiudicate le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e controllo previste dalla disciplina di settore”.

4. Applicando detti principi al caso di specie risulta evidente l’illegittimità del provvedimento impugnato e, ciò, laddove si consideri come esso sia stato adottato il trentesimo giorno dalla data di presentazione della DIA e, solo successivamente, avviato alla spedizione per la conseguente notifica.
4.1 Si consideri, ancora, come nello stesso provvedimento si sancisca il “non accoglimento” della DIA unitamente alla diffida a proseguire i lavori, senza che sia possibile desumere l’esistenza di quei requisiti tipici dell’avvenuto esercizio di un potere di autotutela".

Dario Meneguzzo

sentenza TAR Veneto 1072 del 2013

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