Lo stenditoio non è un sottotetto recuperabile ai fini abitativi
Il Consiglio di Stato, confermando un TAR Campania, afferma che uno “stenditoio” (costituito da una struttura coperta, munita di muri laterali e aperta da un lato) non è un sottotetto recuperabile ai fini abitativi, in forza della legge regionale in materia.
Con riferimento a tale legge, il Consiglio di Stato precisa che: "Pertanto, possono essere trasformati per consentire l’uso residenziale, ad esempio, depositi, soffitte, o anche lavatoi e stenditoi, ma in quanto costituenti un volume chiuso", in quanto "la esistenza di un volume costituisce, sul piano materiale, una precondizione del possibile recupero a fini abitativi. Si tratta, quindi, sostanzialmente di un mutamento di destinazione d’uso eventualmente accompagnato da opere per consentirne l’abitabilità, quali la realizzazione di porte, finestre, lucernai, abbaini".
Il Consiglio di Stato ricorda "la consolidata giurisprudenza anche della Sezione rispetto alla chiusura di portici e balconi, i quali spesso possono essere delimitati dal solaio di copertura e chiusure laterali, ma per cui pacificamente è escluso che possano essere configurati come volumi già esistenti. Infatti, la realizzazione di una veranda con chiusura di un balcone comporta la costituzione di un nuovo volume, che va a modificare la sagoma di ingombro dell’edificio e richiede il rilascio del permesso di costruire".
E poi "Analogamente la chiusura di un portico integra un aumento di volumetria, per cui è richiesto il permesso di costruire".
Post del Dott. Ing. Mauro Federici Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Non saprei sinceramente oggi con la nuova definizione di volume ( punto 19 delle definizioni uniformi) se il portici integra un aumento di volume, visto che già lo stesso fa volume- La sagoma invece SI, in effetti-
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!