L’ordine di sospensione dei lavori è idoneo ad inibire in via definitiva la SCIA edilizia?
Il Consiglio di Stato ha affermato che è illegittima l’ordinanza di demolizione di opere edilizie già oggetto di SCIA cui non ha fatto seguito – nei termini perentori di cui all’art. 19, co. 3 e 6-bis l. 241/1990 – alcun provvedimento inibitorio con conseguente consolidamento degli effetti, ai sensi dell’art. 19, co. 3 cit.
Il provvedimento di sospensione dei lavori ove riconducibile – per il suo chiaro contenuto e il suo tenore letterale – all’art. 27, co. 3 d.P.R. 380/2001 non può qualificarsi come atto di inibizione definitiva dell’attività oggetto di SCIA edilizia.
In ragione della sua natura cautelare e temporanea, il provvedimento di sospensione dei lavori di cui all’art. 27, co. 3 cit. perde efficacia una volta decorso il termine senza l’adozione del provvedimento definitivo.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Interessante anche la sentenza nella parte in cui, e qui ce da tremare, rimanda alla corte dei conti per danno erariale il comune
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