Non si può inibire la CILA o CILAS, ma il rimedio è un altro
Il T.A.R. Campania ricorda che, per quanto concerne la CILA o la CILAS (Superbonus), l’art. 6 bis del d.P.R. n. 380/2001 non prevede alcun potere, da parte del Comune, per dichiarare inefficace e/o irricevibile tale istanza alla stregua della SCIA. L’eventuale atto conformativo o inibitorio o repressivo adottato dal Comune in analogia alla disciplina della SCIA sarebbe infatti nullo ex art. 21 septies della l. n. 241/1990. Il Comune, precisa il Collegio, possiede unicamente il potere repressivo ex art. 27 del d.P.R. n. 380/2001, da intendersi come norma di chiusura e con portata generale, al fine di vagliare sia la corrispondenza del titolo alla vigente normativa urbanistico-edilizia sia l’assenza di difformità edilizie (rectius: abusi) rispetto all’assentito.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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