Nuovi indici edificatori e volume autorizzato
Spesso ci si chiede se, per realizzare una nuova costruzione all’interno di un lotto in parte edificato, è necessario considerare il volume ivi presente e già assentito dal Comune in base alle norme dell’epoca di costruzione od in base alla normativa sopravvenuta che, molto spesso, considera in modo diversi i volumi e/o le superfici?
Nello specifico, occorre applicare i criteri dell’epoca di rilascio del titolo edilizio in ragione del principio tempus regit actum, oppure è legittimo applicare la normativa vigente e, per l’effetto, scomputare e/o aggiungere volumi che, in passato, non erano considerati tali o che all’opposto lo erano?
Sul punto il Consiglio di Stato sembra delineare la seguente road map:
- è necessario calcolare la superficie del lotto all’epoca di costruzione dell’immobile;
- bisogna detrarre dalla superficie attuale del lotto quella già "consumata" dalla casa e/o dalle opere di urbanizzazione e/o dall'area pertinenziale alla casa;
- sulla superficie risultante si applica l’indice di oggi e, quindi, si determina così il volume disponibile.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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%seguito del post precedente- o meglio la valutazione era questa: “La densità edilizia ammissibile è valutata nel progetto congiuntamente al lotto a Nord, in quanto il frazionamento del lotto oggetto di intervento è stato effettuato in data posteriore all’adozione del P.R.G.”
Ci sono comuni che hanno fissato una data per i frazionamenti, tipo: approvazione PRG dell’ 1985, oppure variante generale al PRG 1997; prima di quella data, visto la valutazione ex novo del piano, i lotti liberi avevano una loro capacità edificatoria se frazionati prima.
Buon giorno, avete fatto bene a ricordare questa sentenza perchè mette in rilievo questioni spesso sottovalutate [ alle quali abbiamo dedicato uno spazio specifico in uno dei nostri seminari di circa un anno fa ] ovvero i criteri di determinazione della potezialità edificatoria residua in caso di lotti che, nel tempo, sono stati oggetto di interventi edilizi e successivi frazionamenti. Per cercare di evitare contenziosi, o quanto meno di ridurli, noi abbiamo specificato i criteri all’interno delle definizioni del nostro regolamento edlizio indicando una voce specifica “Area vincolata dagli edifici esistenti”. Grazie dell’attenzione e buona giornata
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