Pareri della Soprintendenza sui PUA e sulla successiva autorizzazione paesaggistica per gli specifici progetti edilizi

08 Apr 2019
8 Aprile 2019

La Corte costituzionale ha ritenuto pienamente costituzionali le norme di una legge regionale dell’Umbria, laddove prevedono che, con riguardo agli interventi nelle zone con vincolo paesaggistico, il Comune debba richiedere alla Soprintendenza:

  • Dapprima, un parere sul Piano attuativo del PRG, per verificare la compatibilità con l’interesse paesaggistico delle sole opere di urbanizzazione e infrastrutturali;
  • Successivamente, un parere preliminare al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ex 146 d.lgs. 42/2004, con riguardo alla realizzazione dei singoli interventi edilizi rientranti nel Piano.

La Corte ha affermato che questa consultazione “in due tempi” della Soprintendenza è conforme al sistema di tutela del paesaggio delineato dagli artt. 145-146 d.lgs. 42/2004, i quali costituiscono un punto di bilanciamento tra la competenza concorrente tra Stato e Regioni del “governo del territorio” (art. 117, co. 2 Cost.) e la competenza esclusiva statale della “tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali” (art. 117, co. 1, lett. s Cost.).

Tale sistema di tutela prevede: un primo parere inerente alla generale compatibilità paesaggistica dell’insieme degli interventi urbanistici ed edilizi rilevanti programmati; un secondo relativo alle concrete caratteristiche del singolo intervento e alle modalità esecutive dello stesso e alla loro coerenza con i valori paesaggistici dell’area.

Ulteriori statuizioni di questa sentenza della Corte costituzionale sono state evidenziate nel post del 9 aprile 2018, al quale si rimanda.

Post di Daniele Iselle – funzionario comunale

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