Pertinenze urbanistiche e verande soggette a PdC

13 Ott 2025
13 Ottobre 2025

Il Consiglio di Stato ha affermato che il concetto di pertinenza urbanistica è più ristretto rispetto a quella civilistico ed è applicabile solo ad opere di modesta entità, che risultino accessorie rispetto ad un’opera principale, e non a quelle che, da un punto di vista delle dimensioni e della funzione, si connotino per una propria autonomia rispetto all’opera principale e non siano coessenziali alla stessa.

La pertinenza urbanistica è, dunque, configurabile quando vi sia un oggettivo nesso funzionale e strumentale tra la cosa accessoria e quella principale, vale a dire un nesso che non consenta altro che la destinazione del bene accessorio ad un uso pertinenziale durevole, sempreché l’opera non comporti alcun maggiore carico urbanistico.

Le verande realizzate sulla balconata di un appartamento, trattandosi di strutture fissate in maniera stabile al pavimento che comportano la chiusura di una parte del balcone, con conseguente aumento di volumetria e modifica del prospetto, sono soggette al preventivo rilascio di permesso di costruire (PdC), non costituendo una pertinenza in senso urbanistico. La veranda integra un nuovo locale autonomamente utilizzabile il quale viene ad aggregarsi ad un preesistente organismo edilizio, per ciò solo trasformandolo in termini di sagoma, volume e superficie.

Nel caso di specie, le opere oggetto di contestazione consistevano in uno spazio di 21 mq, costituito da tre locali (una veranda adibita a studio, disimpegno e bagno), e in ulteriori due piccoli manufatti (doccia e locale caldaia), strettamente funzionali al primo. Si tratta di interventi funzionalmente unitari, in quanto volti a trasformare la terrazza in un locale residenziale e vivibile, che hanno determinato un indubbio incremento del carico urbanistico e che, per tali ragioni, non posso essere sottratti al PdC.

Post di Alberto Antico – avvocato

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