Piano casa del Veneto e deroga alle altezze di cui al D.M. 1444 del 1968
Il TAR Veneto si è pronunziato sulla interpretazione dell'articolo 9, comma 8 bis della l.r. del Veneto n. 14 del 2009, il quale stabilisce che: "8 bis. Al fine di consentire il riordino e la rigenerazione del tessuto edilizio urbano già consolidato ed in coerenza con l’obiettivo prioritario di ridurre o annullare il consumo di suolo, anche mediante la creazione di nuovi spazi liberi, in attuazione dell’articolo 2 bis del DPR n. 380/2001 gli ampliamenti e le ricostruzioni di edifici esistenti situati nelle zone territoriali omogenee di tipo B e C, realizzati ai sensi della presente legge, sono consentiti anche in deroga alle disposizioni in materia di altezze previste dal decreto ministeriale n. 1444 del 1968 e successive modificazioni, sino ad un massimo del 40 per cento dell’altezza dell’edificio esistente".
Il TAR afferma che per "edificio esistente" si deve intendere quello oggetto dell'ampliamento e non quello circostante più alto.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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