Poteri del Comune nei confronti di una SCIA edilizia
Il TAR del Lazio, Sede di Roma ha affermato che, di fronte a una SCIA edilizia ordinaria, il Comune possiede poteri inibitori, repressivi e conformativi disciplinati dall’art. 19 l. 241/1990, da esercitarsi in via ordinaria entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della segnalazione (commi 3 e 6-bis art. cit.) e, solo in presenza di tutte le condizioni poste per l’esercizio del potere di annullamento in autotutela dall’art. 21-nonies l. cit., entro il più lungo termine di 12 mesi previsto da tale disposizione (comma 4 art. cit.).
Una volta scaduto il periodo di 30 giorni, il “consolidarsi” della SCIA determina l’impossibilità per il Comune di intervenire, se non subordinatamente al riscontro dei presupposti per l’intervento in autotutela. Se il Comune non motiva la sussistenza dei requisiti di quest’ultimo istituto, l’eventuale inibitoria tardiva rispetto al termine di 30 giorni è inefficace ex art. 2, co. 8-bis l. 241/1990.
Post di Dario Meneguzzo – avvocato
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Se si rimane dentro la categoria della SCIA, trascorsi 30 giorni, non si può intervenire per :
• mancato rispetto delle distanze minime
• superfici o altezze che violano norme urbanistiche
• aumento di volumetria non consentito in quell’intervento
• intervento di manutenzione straordinaria eseguito senza asseverare un requisito tecnico
• distanze sbagliate
• altezze errate
• rapporti aeroilluminanti non conformi
• sbilanciamenti strutturali
• documentazione incompleta
• asseverazioni insufficienti
• violazioni di norme tecniche
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