Poteri inibitori della SCIA e provvedimento giudiziale
Il T.A.R. Veneto cerca di coordinare i noti poteri inibitori comunali esercitabili nei confronti della SCIA con gli effetti prodotti dalla statuizione del Giudice. Il Collegio, dando preminenza alla certezza del diritto ed all’affidamento del privato, afferma che se l’inibitoria della SCIA in autotutela è già stata annullata in via giudiziale, non trova applicazione né l’istituto (processuale-civilistico) della sospensione né quello dell’interruzione. Di conseguenza, al Comune sarebbe precluso di valutare i presupposti per un’eventuale nuova inibitoria in autotutela, perché il termine decadenziale per l’annullamento d’ufficio (ora 6 mesi), decorrente dall’adozione del provvedimento, sarebbe già inesorabilmente spirato durante il tempo necessario per ottenere la sentenza, con il solo limite delle dichiarazioni falci o mendaci.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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