Primi rebus applicativi del decreto legge semplificazioni 76/2020: come funziona la proroga dei termini dei titoli edilizi ex art. 10, comma 4 del d.l.?

23 Lug 2020
23 Luglio 2020
Sembra facile semplificare: chissà perchè poi spunta sempre il diavoletto complicatore.
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Il geom. Daniele Iselle ci segnala alcune questioni interpretative dell’art. 10 comma 4 del DL Semplificazioni 76/2020, il quale prevede:
"4. Per effetto della comunicazione del soggetto interessato di volersi avvalere del presente comma, sono prorogati di tre anni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come indicati nei permessi di costruire rilasciati o comunque formatisi fino al 31 dicembre 2020, purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell’interessato e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione dell’interessato, con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati. La medesima proroga si applica alle segnalazioni certificate di inizio attività presentate entro lo stesso termine ai sensi degli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380".
Questione 1): nel caso in cui la comunicazione di proroga riguardi un edificio assentito in deroga allo strumento urbanistico sulla base del Piano Casa 14/2009 e successive proroghe, attualmente non più vigente, e quindi in contrasto con lo strumento vigente alla data della comunicazione di proroga, si deve dichiarare l’inefficacia della proroga richiesta o la conformità è richiesta solo con riferimento ai nuovi strumenti urbanistici?
Questione 2: 
A) a questione 2 presuppone la risposta a una domanda preliminare riguardante un'altra legge e precisamente l'articolo 13 del Decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 73, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica".
Questo articolo, in primo luogo, modifica l'articolo 14 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, abrogandone il comma 6 (Il  comma abrogato disponeva quanto segue:"6. Nel caso di edifici di nuova costruzione, con una riduzione minima del 20 per cento dell'indice di prestazione energetica previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, certificata con le modalita' di cui al medesimo decreto legislativo, lo spessore delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti, dei solai intermedi e di chiusura superiori ed inferiori, eccedente ai 30 centimetri, fino ad un massimo di ulteriori 30 centimetri per tutte le strutture che racchiudono il volume riscaldato, e fino ad un massimo di 15 centimetri per quelli orizzontali intermedi, non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi, delle altezze, delle superfici e nei rapporti di copertura. Nel rispetto dei predetti limiti e' permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprieta', alle distanze minime di protezione del nastro stradale e ferroviario, nonche' alle altezze massime degli edifici. Le deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel codice civile).
L'articolo 13 del Decreto legislativo 73/2020, in secondo luogo, modifica ulteriormente l'articolo 14 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, stabilendo che il comma 7 e' sostituito dal seguente:

«7. Nel caso di interventi di manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia, il maggior spessore delle murature esterne e degli elementi di chiusura superiori ed inferiori, necessario per ottenere una riduzione minima del 10 per cento dei limiti di trasmittanza previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, certificata con le modalita' di cui al medesimo decreto legislativo, non e' considerato nei computi per la determinazione dei volumi, delle altezze, delle superfici e dei rapporti di copertura. Entro i limiti del maggior spessore di cui sopra, e' permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei titoli abitativi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprieta', alle distanze minime di protezione del nastro stradale e ferroviario, nonche' alle altezze massime degli edifici. Le deroghe vanno esercitate nel rispetto delle distanze minime riportate nel codice civile.».

La domanda preliminare è se il secondo periodo del comma 7 assorba il comma 6 abrogato, e precisamente se ammetta la deroga anche per le nuove costruzioni oppure no?

B) Nel caso in cui la risposta alla domanda del punto A) sia negativa, nel caso in cui la comunicazione di proroga riguardi un edificio assentito in deroga sulla base del comma 6 abrogato, e quindi in contrasto con lo strumento vigente alla data della comunicazione di proroga, si deve dichiarare l’inefficacia della proroga richiesta o la conformità è richiesta solo con riferimento ai nuovi strumenti urbanistici?

1 reply
  1. mirko zampieri says:

    credo che la proroga prevista dal decreto semplificazione faccia riferimento a ” … nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati…” e non a nuove disposizioni normative nazionali / regionali; condivido pero’ il dubbio..come vari altri

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