Decreto legge semplificazioni 76/2020: notificazioni degli atti giudiziari e stragiudiziali alle pubbliche amministrazioni
Nel Decreto Legge 76/2020 (c.d. Decreto “Semplificazioni”) è stato inserito l’art. 28, che, ha introdotto all’interno delll’art. 16 ter del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il comma 1-ter, ai sensi del quale: “Fermo restando quanto previsto dal regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, in caso di mancata indicazione nell’elenco di cui all'articolo 16, comma 12” (ossia nell’apposito elenco formato e gestito dal Ministero della giustizia) la notificazione alle pubbliche amministrazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale è validamente effettuata, a tutti gli effetti, al domicilio digitale indicato nell'elenco previsto dall'articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,” (ovverosia nel c.d indice “IPA”, per esteso “Indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi”) e, ove nel predetto elenco risultino indicati, per la stessa amministrazione pubblica, più domicili digitali, la notificazione è effettuata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata primario indicato, secondo le previsioni delle Linee guida di AgID, nella sezione ente dell'amministrazione pubblica destinataria.
La previsione in esame consente dunque, dall’entrata in vigore del Decreto Legge, di poter procedere alla notifica a mezzo PEC (evitando dunque, per esempio, la notifica a mezzo posta) anche alle amministrazioni che non abbiano provveduto ancora oggi ad assolvere l’obbligo di comunicazione del proprio indirizzo previsto dal citato art. 16 comma 12 del D.L. 179/2012 convertito con l. 221/2012: circostanza quest’ultima tutt’altro che infrequente.
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!