Principi sul Piano Casa

04 Mag 2021
4 Maggio 2021

Nel caso di specie, il Comune rilasciava un Permesso di Costruire ai sensi dell’art. 2 l.r. Veneto 14/2009 ss.mm.ii., concernente l’ampliamento di un fabbricato residenziale esistente in Zona A mediante la creazione di un “corpo edilizio separato”, da realizzarsi nella limitrofa Zona destinata a verde privato e inedificata.

Il TAR Veneto ha annullato il PdC poiché, ai sensi dell’art. 1, co. 2 l.r. cit., ove si ravvisi un inderogabile contrasto con la locale pianificazione urbanistica non può essere autorizzato alcun genere di ampliamento con Piano Casa.

In ogni caso, ai sensi del successivo art. 2, co. 2-bis, non sono ammissibili incrementi volumetrici generati da fabbricati situati fuori contesto, ovvero insediabili in zone improprie, non idonee ad accoglierli.

Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza

Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra

1 reply
  1. Anonimo says:

    Mi chiedo come mai si è arrivati al Tar, visto che il Comune aveva rilasciato il PdC- avrà fatto ricorso un confinante o cmq veniva leso un suo diritto-

    Rispondi

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

© Copyright - Italia ius | Diritto Amministrativo Italiano - mail: info@italiaius.it - Questo sito è gestito da Cosmo Giuridico Veneto s.a.s. di Marangon Ivonne, con sede in via Centro 80, fraz. Priabona 36030 Monte di Malo (VI) - P. IVA 03775960242 - PEC: cosmogiuridicoveneto@legalmail.it - la direzione scientifica è affidata all’avv. Dario Meneguzzo, con studio in Malo (VI), via Gorizia 18 - telefono: 0445 580558 - Provider: GoDaddy Operating Company, LLC