Principi utili in materia di annullamento d’ufficio di una concessione edilizia
Il TAR Veneto ha affermato che:
- Se l’autotutela è fondata su valutazioni logico-giuridiche, e non su valutazioni di ordine tecnico-edilizio, non è necessario acquisire il previo parere della commissione edilizia.
- Non vi deve essere una espressa e specifica motivazione sul pubblico interesse, perché sussiste l’interesse generale al rispetto della disciplina urbanistica.
- Se vi è stata un’erronea rappresentazione della realtà in capo alla P.A. a causa del comportamento doloso o colposo del richiedente, l’interesse pubblico concreto ed attuale è in re ipsa, senza che rilevi l’interesse del privato.
- La dimostrazione che l’immobile è “ante 1967” richiede un’idonea visura catastale o altra prova documentale sufficiente al conseguimento di detta prova.
- L’annullamento di tipo parziale è ammissibile solo qualora l’opera autorizzata sia scindibile in modo tale da poter essere oggetto di distinti progetti e concessioni.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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