Principi utili in materia di costo di costruzione
Il TAR Catania ha affermato che:
- l’obbligazione relativa al pagamento del contributo per il costo di costruzione ha natura personale e non reale, perciò grava su coloro che hanno chiesto e ottenuto il PdC;
- qualora la proprietà del fondo (o altro diritto idoneo al rilascio del titolo) sia trasferita prima che il richiedente abbia ottenuto il PdC, l’avente causa subentra anche nella posizione di aspirante al rilascio, prima, e di titolare del PdC, poi, e solo in questo caso l’obbligazione relativa al versamento del contributo compete (solo) al nuovo proprietario;
- tale obbligazione invece non si trasmette al soggetto destinatario della voltura del PdC già ottenuto, bensì rimane in capo all’originario debitore e potrebbe cadere in eredità;
- il termine di prescrizione decennale entro cui il Comune deve far valere il credito per il costo di costruzione decorre dalla scadenza del termine di 60 giorni dall’ultimazione delle opere (in base al combinato disposto dell’art. 2935 c.c. e dell’art. 16, co. 3 d.P.R. 380/2001).
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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