Truffe sugli incentivi fiscali: il Governo chiede aiuto ai tecnici comunali

30 Mag 2024
30 Maggio 2024

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 123 del 28.05.2024) la l. 23 maggio 2024, n. 67, entrata in vigore il 29.05.2024, di conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 29 marzo 2024, n. 39 recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali ex artt. 119 e 119-ter d.l. 34/2020, come convertito dalla l. 77/2020, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all’Amministrazione finanziaria.

La nuova legge è disponibile al link:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2024-05-28&atto.codiceRedazionale=24G00085&elenco30giorni=false.

L’Allegato di tale legge inserisce nel corpo del d.l. 39/2024 un nuovo art. 4-ter, rubricato Attività di vigilanza e controllo degli enti comunali in relazione agli interventi di cui agli articoli 119 e 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, il quale recita:

1. Ferme restando le ulteriori ipotesi di partecipazione dei comuni all’accertamento dei tributi erariali previste ai sensi della normativa di riferimento, il competente ufficio comunale che, nell’ambito delle attività di vigilanza e di controllo previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, rilevi l’inesistenza, totale o parziale, degli interventi di cui agli articoli 119 e 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ne fornisce segnalazione qualificata agli uffici della Guardia di finanza e dell’Agenzia delle entrate nella cui circoscrizione sono ubicati gli immobili oggetto della segnalazione.

  1. Ai comuni che effettuano le segnalazioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni in materia di partecipazione dei comuni al contrasto all’evasione fiscale di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e di cui all’articolo 2, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23”.

Ciò significa che al Comune che denuncerà una “truffa fiscale” in materia edilizia – rispetto ai bonus ex artt. 119 e 121 d.l. 34/2020 – verrà riconosciuta una quota pari al 50% delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo nonché delle sanzioni civili applicate sui maggiori contributi riscossi a titolo definitivo, a seguito del suo intervento che abbia contribuito all’accertamento stesso, nonché in via provvisoria anche in relazione alle somme riscosse a titolo non definitivo.

 

Post di Daniele Iselle

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