Quando il Consiglio comunale quadruplica la perequazione calcolata dalla Giunta…
Nel caso di specie, si discuteva dell’esatta quantificazione del contributo straordinario di perequazione, ex art. 16, co. 4, lett. d-ter d.P.R. 380/2001, dovuto dal privato per aver ottenuto, mediante un SUAP in variante, la trasformazione urbanistica da agricola in produttiva di una superficie di mq. 13.839 per la realizzazione, al suo interno, di un nuovo edificio industriale di mq. 6.465, in ampliamento del complesso produttivo esistente.
Con la delibera di Giunta comunale che dichiarava la pubblica utilità dell’intervento in variante, il contributo straordinario era calcolato in una certa somma.
All’atto della quantificazione definitiva, il Consiglio comunale indicava la perequazione in quattro volte tanto.
Il privato chiedeva l’applicazione della somma inizialmente preventivata dalla Giunta, oppure in subordine del doppio della somma, valore risultante da una perizia di stima indipendente.
Il TAR Veneto ha accolto quest’ultima soluzione mediana.
Il mancato annullamento in autotutela della delibera giuntale, unitamente al notevole tempo trascorso (oltre quattro anni) sino alla definitiva determinazione del contributo perequativo ad opera del Consiglio, radicavano un affidamento in capo al privato in ordine alla “verosimiglianza” della somma originariamente quantificata dalla Giunta, che poteva sì formare oggetto di precisazioni, aggiustamenti e modifiche anche in aumento da parte del Consiglio, ma non poteva essere completamente ignorata e del tutto stravolta.
Post di Daniele Iselle
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