Ricostruzione dell’edificio demolito in zona agricola
Ai fini dell’applicazione dell’art. 4 l. R.V. n. 24/1985 sulla demolizione e ricostruzione di fabbricati in zona agricola per ragioni di staticità o pubblica incolumità (vigente all’epoca di presentazione dell’istanza di concessione edilizia), il TAR Veneto rileva che era sufficiente la prova dell’esistenza di un manufatto destinatario dell’intervento edilizio, senza specificare il momento al quale doveva essere ancorata la suddetta esistenza dell’immobile per poter accedere agli interventi edilizi.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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