Regione Veneto: progetto di legge “Veneto cantiere veloce”

22 Mar 2021
22 Marzo 2021

Pubblichiamo il testo del progetto di legge regionale n. 20/2021 denominato "Veneto cantiere veloce" ed avente ad oggetto "Semplificazioni in materia urbanistica ed edilizia per il rilancio del settore delle costruzioni e la promozione della rigenerazione urbana e del contenimento del consumo del suolo". 

Il testo, in sostanza,  contiene alcune modifiche alla l.r. Veneto n. 11/2004 ed alla l.r. Veneto n. 14/2019, nonché alcune disposizioni attuative ed applicative dei principi contenuti nel d.P.R. n. 380/2001.

PDL n. 20_Testo aggiornato 4 marzo

 

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5 replies
  1. Anonimo says:

    Commento all’art. 7

    premesso che l’art. 10 Dpr n. 380/2001
    2. Le regioni stabiliscono con legge quali mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni fisiche, dell’uso di immobili o di loro parti, sono subordinate a permesso di costruire o a segnalazione certificata di inizio attività.
    La Regione può andare oltre o si deve muovere dentro questi paletti???

    Con l’entrata in vigore di questa Legge, non si applica più in Veneto l’art. 3 comma1, lett.a-b, che parlano di cambio d’uso, nella manutenzione straordinaria e risanamento conservativo e nemmeno il punto 39) della tabella A della Legge Madia???

    per fortuna hanno eliminato l’art. 4 nella parte che era sempre consentito e rientra nell’attività edilizia libera di cui all’art.6 c.1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, il mutamento della destinazione d’uso: a) tra destinazioni commerciale, direzionale e artigianale, all’interno delle unità immobiliari fino a 250 mq. di superficie;
    b) tra destinazioni residenziale, direzionale- servizi (uffici, studi, direzionale sanitario e assimilabili), all’interno di unità immobiliari fino a 250 mq. di superficie.

    Qualcuno avrà fatto notare che se anche attività libera, queste destinazioni dovevano garantire il rispetto degli standard previsti dallo strumento urbanistico, QUINDI ADDIO controllo…

    Commento art. 2
    Nei PUA, IMMAGINO siano stabiliti i 4 parametri, ma una volta scaduti in termini dei 10anni, rimangono vincolanti fino a quanto rimane comparto soggetto a PUA nel repertorio normativo, il rispetto degli allineamenti e le prescrizioni, come si applica si questo caso, non valgono più gli allineamenti e le prescrizioni ma solo i 4 parametri???

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  2. Anonimo says:

    eliminato :
    Art. 2 – Estensione dell’applicabilità della Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA).

    Art. 10 -Misure di semplificazione in materia di fiscalizzazione delle opere edilizie irregolari- Modifica dell’art. 93 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61.

    Art. 7 – Esenzione temporanea del contributo straordinario di cui lettera d-ter) del comma 4 dell’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 per gli interventi di recupero e riqualificazione edilizia ed urbanistica.

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  3. Anonimo says:

    Modifiche rispetto al progetto presentato:
    art. 2 –
    – è stato eliminato il passo “ gli interventi ricadenti nelle zone B e D di cui al DM 1444/68 di completamento o comunque denominate,” ora si parla di nuova costruzione
    – eliminato il punto b) – Volume o superficie lorda di pavimento massima; e pure al punto a) Superficie impermeabile massima;

    Ora la domanda rimane: il Consiglio Comunale deve esprimersi Sui PUA o sugli interventi diretti, sul fatto si intendono in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche, altrimenti dove si applica??? almeno una ricognizione bisogna farla, perché non mi pare che si sia mai approvato un PUA vecchio, oggi magari con un lotto ancora libero e che si possa attuare l’intervento scon SCIA art. 23 dpr 380/2001

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  4. Anonimo says:

    Se serve a velocizzare ben venga. Per il resto mi pare che dopo 1 anno dal PDL n. 513 del maggio scorso anno, poi presentazione del PDL 20 a novembre 2020, di veloce ci sia poco– geom. giglio

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  5. Daniele Iselle says:

    “La montagna ha partorito il topolino…..”
    Ben più interessante è la lettura del testo unificato del relatore del disegno di legge:”Misure per la rigenerazione urbana” all’esame del Senato reperibile qui:
    http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/Emendc/1186586/1209646/index.html

    Rispondi

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