Riflessioni sullo stato legittimo dell’immobile

27 Mag 2024
27 Maggio 2024

Si segnala un interessante lavoro a cura della Consigliere di Stato, avv. Laura Marzano, dell’Ufficio del Massimario, che raccoglie le ultime pronunce dei Giudici Amministrativi in materia di abusi edilizi, loro tipologie, conseguenze e rimedi. In particolare, l’opera si sofferma sul cd. stato legittimo dell’immobile ex art. 9-bis, co. 1-bis T.U. Edilizia, e sulle implicazioni per la disciplina regionale.

Abusi edilizi: tipologie, conseguenze e rimedi – Maggio 2024

Post di Daniele Iselle

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2 replies
  1. Anonimo says:

    Come dice l’Avvocato Marzano:…. non può dubitarsi che i criteri di determinazione dello stato legittimo dell’immobile rappresentino un principio fondamentale della materia, che richiede una disciplina uniforme sull’intero territorio nazionale;

    Infatti l’istituto è appena stato riformato, e quello che riporta la Consigliere sembra già essere il passato-

    -Tra le modifiche apportate dal Decreto Salva Casa 2024 c’è quella all’art. 9-bis, comma 1-bis, del d.P.R. n. 380/2001 relativo allo stato legittimo degli immobili

    Cosa cambia con il Decreto Salva Casa
    Può una “o” al posto di una “e” stravolgere completamente il significato di una disposizione? La risposta dovrebbe essere “no” ma in questo caso è altresì opportuno comprendere il perché di una “o” al posto di una “e”.

    Nell’attuale versione, oltre al titolo che ha legittimato la costruzione dell’immobile, è necessario produrre anche quello che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare. Una ridondanza che, probabilmente, è dovuta al fatto che “così com’è formulato” oltre al titolo rilasciato dalla P.A. (ovvero solo il permesso di costruire), è possibile inserire anche gli altri (SCIA, CILA). Con la nuova formulazione, si potrà utilizzare:

    il titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile o dell’unità immobiliare, quando non hanno subito alcuna modifica;
    il titolo che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o l’intera unità immobiliare ma solo se “rilasciato all’esito di un procedimento idoneo a verificare l’esistenza del titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa”, dunque si potrà utilizzare solo il permesso di costruire.
    Gli effetti della sanzione alternativa alla demolizione
    L’aspetto più interessante riguarda il nuovo secondo periodo che contiene alcune disposizioni palesemente ridondanti e altre innovative.

    Secondo questa nuova disposizione, allo stato legittimo concorrono (e non poteva essere altrimenti) i titoli rilasciati o formati ai sensi:

    dell’art. 36 “Accertamento di conformità nelle ipotesi di assenza di titolo, totale difformità o variazioni essenziali”;
    del nuovo art. 36-bis “Accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità” sul quale è stato previsto il silenzio-assenso (e per questo si parla di titoli “formati” oltre che rilasciati);
    dell’art. 38 “Interventi eseguiti in base a permesso annullato” che al comma 2 già prevede che il pagamento della sanzione alternativa alla demolizione produce gli stessi effetti del permesso di costruire in sanatoria.
    Ma alla determinazione dello stato legittimo concorrono anche (ed è questo l’aspetto veramente innovativo) il pagamento delle sanzioni previste:

    dall’art. 33 “Interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità”;
    dall’art. 34 “Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire”;
    dall’37 “Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività”, commi 1, 3, 4, 5 e 6;
    dall’art. 38, ma era già stato previsto poche righe prima ed è comunque una disposizione ridondante come quella di cui agli artt. 36, 36-bis e 37 che prevedono già la sanatoria dell’abuso;
    dalla dichiarazione di cui all’articolo 34-bis ovvero quella rilasciata dal tecnico sulle tolleranze costruttive che sono cambiate notevolmente.
    La parte decisamente più interessante riguarda le sanzioni alternative alla demolizione di cui agli artt. 33 e 34, il cui pagamento adesso produrrà gli stessi effetti del permesso in sanatoria, al pari di quanto prevede già l’art. 38.

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  2. Anonimo says:

    Complimenti alla Consigliere di Stato- ottimo lavoro

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