Piano casa ed immobili condonati

27 Mag 2024
27 Maggio 2024

Una recente sentenza della C. Cost. ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del cd. Piano Casa della Sardegna, che prevedeva il calcolo volumetrico per l’ampliamento anche con riferimento agli immobili non sanati, ma solo condonati.

Nello specifico, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 dello statuto speciale, l’art. 11, comma 1, lett. a), della legge reg. Sardegna n. 1 del 2021 che, intervenendo sull’art. 36, comma 2, della legge reg. Sardegna n. 8 del 2015, ammetteva che anche i volumi oggetto di condono edilizio siano computati nella determinazione del volume urbanistico al quale commisurare l'incremento volumetrico.

I Giudici hanno rimarcato la diversità di ratio tra la cd. sanatoria ordinaria, ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, e quella cd. straordinaria derivante dai tre condoni edilizi (l. 47/1985; l. 724/1994; l. 326/2003).

Personalmente la soluzione non mi pare convincente.

La lege statale, infatti, compresa l’intesa Stato-Regioni enfatizzata dalla Consulta, non vieta affatto di considerare legittimi (rectius: legittimati) anche gli immobili condonati che, pertanto, dovrebbero essere finanche modificabili con un intervento di ristrutturazione edilizia, anche se parte della giurisprudenza (amministrativa e penale) sembra ammettere solo interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, vietando ogni alterazione sostanziale all’immobile condonato esorbitante la mera conservazione del fabbricato.

Ciò detto, dato che Veneto 2050, al pari dei precedenti cd. Piani Casa della Regione Veneto, esclude dall’applicazione dei bonus esclusivamente gli edifici “anche parzialmente abusivi” (cfr. art. 3, c. 4, let. d) l.r. Veneto n. 14/2019) e, per forza di cose, un immobile condonato non è più abusivo, la soluzione prospettata dalla Consulta, per quanto autorevole, mi pare quanto meno opinabile.

Voi, cosa ne pensate?

Si ringrazia l’avv. Donata Paolini, avvocato del Comune di San Giovanni Lupatoto, per la preziosa segnalazione.

Post di Matteo Acquasaliente - avvocato

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3 replies
  1. Anonimo says:

    -questa sentenza è citata pure a pag. n. 102 punto 7.6 – let. b) del post del 27 maggio 2024,
    in cui il Consigliere di Stato Avv, Marzano, parla dello stato legittimo-

    ……………il quale, nel sopprimere la parola «non», fa sì che anche i volumi oggetto di condono edilizio siano computati nella determinazione del volume urbanistico al quale commisurare l’incremento volumetrico. Con la pronuncia in rassegna la Corte ha rimarcato anche la differenza fra accertamento di conformità e condono edilizio.

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  2. Anonimo says:

    nel post del 27 maggio 2024- sulla analisi che fa l’.Avv. Marzaro- a pag. 119 – punto 7.8 – dice:

    p) il rilascio della sanatoria edilizia, ai sensi degli artt. 31 ss. l. 28 febbraio 1985, n. 47 e leggi sopravvenute, se da un lato rende legittimo l’edificio che era, strutturalmente e funzionalmente, abusivo, dall’altro non conferisce nessun ulteriore automatico beneficio o vantaggio, attuale e potenziale; l’istituto del condono edilizio mira, infatti, ad adeguare la situazione di fatto a quella di diritto, con il rilascio di un titolo che consenta l’ulteriore utilizzazione di un edificio realizzato in tutto o in parte sine titulo ovvero di un edificio avente la destinazione difforme da quella consentita, ma non può ex se legittimare lo svolgimento di ulteriori lavori o attività eccedenti la situazione in atto e, dunque, non riconducibili all’ambito oggettivo del condono; conseguentemente, successivamente al condono, non può essere variata automaticamente la destinazione urbanistica del terreno ove insiste l’edificio condonato, né può ritenersi mutata la relativa normativa urbanistica e non può consentirsi ex novo il mutamento di una destinazione difforme da quella in atto ovvero lo svolgimento di qualsivoglia attività economica o imprenditoriale diversa da quella a suo tempo cristallizzata dal provvedimento di condono (Cons. Stato, sez. V, 10 febbraio 2015, n. 673);

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  3. Anonimo says:

    Non so se sia sufficiente citare l’art. 9bis c, 1 del Dpr 380/2001-

    stralcio-…
    1-bis. Lo stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa……….;

    Rispondi

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