Ristrutturazione e beni vincolati: il TAR Lazio non segue il TAR Marche

14 Apr 2022
14 Aprile 2022

Il T.A.R. Lazio, ponendosi in antitesi con la sentenza del T.A.R. Marche commentata nel post del 07.04.2022, afferma che non vi è alcuna distinzione tra beni tutelati dal punto di vista paesaggistico o culturale. In ambedue le ipotesi, infatti, la demo-ricostruzione può essere considerata come ristrutturazione esclusivamente se vengono mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria ai sensi dell’art. 3, c. 1 lett. d), d.P.R. n. 380/2001. In caso contrario, l’intervento sarà sussumile nel genus della nuova costruzione.

Post di Matteo Acquasaliente - avvocato

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1 reply
  1. Anonimo says:

    La cosa che appare già pesante e che nelle zone non vincolate questi interventi possono essere fatte con Scia- e già mi appare una forzatura, se poi si vuole estendere anche alle zone a vincolo del titolo III del D.Lgs. n. 42/2004 auguri-

    Rispondi

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