S.O.S. Tecnico. La via crucis del superbonus 110%: cosa succede se il general contractor fallisce o non paga le imprese che effettuano i lavori?

10 Mar 2021
10 Marzo 2021

Ci è stata sottoposta una questione alla quale onestamente ammettiamo di non avere certezze.

Gli interventi col superbonus del 110% possono essere effettuati tramite un general contractor, il quale poi dovrebbe stipulare i contratti con le imprese che eseguono i lavori.

Il problema è che ci sono idee molto vaghe e confuse su come funzioni questa cosa: cosa succede se poi il contractor non paga le imprese? deve pagarle il proprietario della casa?  quale fine fa il superbonus se il contractor fallisce o sparisce? 

Qualcuno ha qualche idea in proposito?

1 reply
  1. Angelo Marzo says:

    Da una discussione con l’amico Rosario Dolce è nata una discussione pubblicata su Condominio del Sole24 ore e sul sito della mia radio come podcast ,che mi permetto di inserire nel commento ,
    Le responsabilità per le asseverazioni del superbonus tra tecnici e general contractor.
    di Rosario Dolce
    LA DOMANDA
    Devo sottoscrivere un contratto d’appalto con general contractor (superbonus). Quest’ultimo fornirà, fra l’altro, anche le asseverazioni mediante tecnico abilitato. Nel caso dovessero sorgere rilievi degli enti preposti legati ad errori nelle asseverazioni, il general contractor deve preventivamente rifarsi sul tecnico da lui stesso nominato o pretendere il pagamento dal condominio e poi far si che quest’ultimo richiami la responsabilità del tecnico asseveratore?
    A cura di Smart24 Condominio

    Il cardine su cui ruota il superbonus è certamente il tecnico asseveratore. Relativamente agli interventi di risparmio energetico, l’articolo 1, comma 3, lettera h) del decreto interministeriale 6 agosto 2020 definisce il «tecnico abilitato» il «soggetto abilitato alla progettazione di edifici e impianti nell’ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente iscritto agli specifici ordini e collegi professionali». Il rilascio delle predette asseverazioni costituisce una delle condizioni alle quali è subordinata la fruizione del Superbonus.
    Pertanto, il rilascio di tale asseverazione da parte di un soggetto non abilitato a farlo non consente di accedere alla predetta agevolazione. Il comma 5 del predetto articolo 121 prevede, infine, che «qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia delle entrate provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei soggetti di cui al comma 1. L’importo di cui al periodo precedente è maggiorato degli interessi di cui all’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e delle sanzioni di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471». Il successivo comma 6 prevede che «il recupero dell’importo di cui al comma 5 è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario di cui al comma 1, ferma restando, in presenza di concorso nella violazione, oltre all’applicazione dell’articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell’importo di cui al comma 5 e dei relativi interessi». Ciò posto, salvo diversa determinazione contrattuale, nel caso di nomina effettuata dal Condominio-committente del tecnico che asseveratore (in genere coincidente con il direttore dei lavori) lo stesso possa ritenersi inserito nell’apparato dell’ente di gestione appaltante quando eserciti nei confronti dell’appaltatore (General contracotr) i poteri autoritativi inerenti alle sue funzioni, prendendo la veste di “agente dei condòmini/amministratore”, legato ad essi da un rapporto privatistico di prestazione d’opera intellettuale, approvato assemblearmente.
    Nel caso, invece, di nomina effettuata dal contraente generale, il direttore dei lavori (o meglio il tecnico asseveratore) non esplica alcun potere autoritativo nei confronti del medesimo contraente generale e, quindi, andrebbe ritenuto soggetto estraneo al condominio-committente.
    Ne consegue che, eventuali, errori posti in essere per l’attività relativa alla stessa asseverazione tecnico-contabile delle opere andranno vagliate, soggettivamente, a seconda della fonte di nomina. Nondimeno, per i dubbi posti dal lettore, va precisato che, indipendentemente dalle alternative in considerazioni (che paleserebbero, per di più, un problema sul conflitto d’interessi”), ciascun professionista che svolge l’incarico di asseveratore è obbligato alla sottoscrizione della polizza professionale prevista dall’art. 119, comma 14 del Decreto Legge n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio).
    La polizza deve prevedere la copertura per danni derivanti da attività professionale ai sensi dell’articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, e, a seguito delle integrazioni disposte con la legge di bilancio 2021, la stessa deve rispettare anche le seguenti condizioni: (i) non prevedere esclusioni relative ad attività di asseverazione; (ii) prevedere un massimale non inferiore a 500.000 euro, specifico per il rischio di asseverazione, da integrare a cura del professionista ove si renda necessario; (iii) garantire, se in operatività di claims made, un’ultrattività pari ad almeno cinque anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anch’essa ad almeno cinque anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti.

    © RIPRODUZIONE RISERVATA
    CORRELATI

    Rispondi

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

© Copyright - Italia ius | Diritto Amministrativo Italiano - mail: info@italiaius.it - Questo sito è gestito da Cosmo Giuridico Veneto s.a.s. di Marangon Ivonne, con sede in via Centro 80, fraz. Priabona 36030 Monte di Malo (VI) - P. IVA 03775960242 - PEC: cosmogiuridicoveneto@legalmail.it - la direzione scientifica è affidata all’avv. Dario Meneguzzo, con studio in Malo (VI), via Gorizia 18 - telefono: 0445 580558 - Provider: GoDaddy Operating Company, LLC