Sanzione per il tombinamento abusivo e insanabile di un fosso
Il TAR Veneto si è occupato di un caso nel quale i ricorrenti, proprietari di una villa, hanno effettuato, senza alcun titolo abilitativo, il tombinamento di un fosso sul lato nord della proprietà per una lunghezza di circa 180 m, mediante la posa di tubazioni in calcestruzzo, pozzetti e il riempimento di materiale vegetale.
Poiché le opere, stante il divieto di realizzare il tombinamento o la chiusura di fossi prevista dalla valutazione di compatibilità idraulica recepita dallo strumento urbanistico, non sono state ritenute sanabili, il Comune ha applicato la sanzione per la mancanza di SCIA di cui all’art. 37, comma 1 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, che prevede una sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi, quantificata in € 21.600,00.
Il TAR ha ritenuto legittima la quantificazione della sanzione, secondo i criteri esposti dal Comune.
Non era oggetto del ricorso il tema della sanzionabilità mediante la sola sanzione pecuniaria di un intervento in contrasto con la normativa urbanistica, in astratto soggetto a SCIA: a noi resta il dubbio che l'intervento avrebbe dovuto essere rimosso, perchè, ai sensi dell'articolo 27 del DPR 380, le opere in contrasto con la normativa vanno sempre rimosse, anche se in astratto sarebbero soggette a SCIA (la sanzione dell'articolo 37, comma 1, infatti, sembrerebbe applicabile solo quando manchi la SCIA, ma l'intervento non sia in contrasto con la normativa).
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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