Sanzione per il tombinamento abusivo e insanabile di un fosso
Il TAR Veneto si è occupato di un caso nel quale i ricorrenti, proprietari di una villa, hanno effettuato, senza alcun titolo abilitativo, il tombinamento di un fosso sul lato nord della proprietà per una lunghezza di circa 180 m, mediante la posa di tubazioni in calcestruzzo, pozzetti e il riempimento di materiale vegetale.
Poiché le opere, stante il divieto di realizzare il tombinamento o la chiusura di fossi prevista dalla valutazione di compatibilità idraulica recepita dallo strumento urbanistico, non sono state ritenute sanabili, il Comune ha applicato la sanzione per la mancanza di SCIA di cui all’art. 37, comma 1 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, che prevede una sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi, quantificata in € 21.600,00.
Il TAR ha ritenuto legittima la quantificazione della sanzione, secondo i criteri esposti dal Comune.
Non era oggetto del ricorso il tema della sanzionabilità mediante la sola sanzione pecuniaria di un intervento in contrasto con la normativa urbanistica, in astratto soggetto a SCIA: a noi resta il dubbio che l'intervento avrebbe dovuto essere rimosso, perchè, ai sensi dell'articolo 27 del DPR 380, le opere in contrasto con la normativa vanno sempre rimosse, anche se in astratto sarebbero soggette a SCIA (la sanzione dell'articolo 37, comma 1, infatti, sembrerebbe applicabile solo quando manchi la SCIA, ma l'intervento non sia in contrasto con la normativa).
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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Buon giorno, sono d’accordo con Dario, visto il contrasto con la norma, anche a mio avviso, l’opera non conforme avrebbe dovuto essere sanzionata e non rimossa e questo anche dopo le modifiche apportate al dpr 380/2001 dalla legge 105/2024 “Salva Casa” e all’aumento delle sanzioni del primo comma dell’art. 37 dal doppio al triplo dell’incremento del valore dell’immobile. Perchè, se da un lato l’aumento della sanzione del primo comma dell’art. 37 dal doppio al triplo potrebbe far pensare alla similitudine con la sanzione prevsta dall’art. 34 per il mantenimento delle opere in parziale difformitĂ non conformi, dall’altro lato va segnalato che la difformitĂ parziale non conforme, in via ordinaria, deve essere demolita e può essere mantenuta e sanzionata [con il triplo ora anzichè il doppio in ragione del fatto che concorrre ad attestare lo stato legittimo] solo se la sua demolizione comporta la compromissione della parte conforme.
Buongiorno. Abito a Rio Elba, provincia di Livorno, la mia proprietĂ confina con un fosso adibito a scolo acque piovane. Qui tutto bene, la casa sottostante confina con una multiproprietĂ che a sua volta anni fa ha per agevolare il passaggio delle autovetture ha tombato lo scolo del suddetto in questione provocando a seguito di forti piogge l’intasamento e il conseguente crollo del muro (chiamati muri a scoglio perchĂ© costituiti da massi, impilati a secco.)
La mia domanda ora è :
Può essere responsabile il tombamento del fossato?
, Grazie.
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