Schema di regolamento sui requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici
Pubblichiamo una nota del Capo di gabinetto del Ministero della Salute, contenente lo schema di Regolamento recante la definizione dei requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici, unitamente all'Analisi tecnico normativa e all' Analisi di Impatto della Regolamentazione, da sottoporre alla Conferenza unificata, al fine di sancire Intesa, ai sensi dell'articolo 20, comma l-bis, del D,P.R. 6 giugno 200 l, n. 380.
Se l’obbiettivo è garantire l’accessibilità, imporre lati minimi non è una garanzia in questo senso (stanze da bagno di forma non squadrata pur con un lato minimo di 1.80 m non sarebbero accessibili ad una carrozzina per disabili). Dovrebbe essere onere dei progettisti dimostrare graficamente l’accessibilità, a prescindere da improbabili requisiti minimi dimensionali che in un regolamento di impronta prestazionale non dovrebbero essere contemplati. Senza contare che non si fa riferimento alcuno ai requisiti di sicurezza (in questo senso il REC di Genova è molto più avanti), soprattutto quando si parla di pareti e tetti verdi e impianti fotovoltaici. Un riferimento alla normativa antincendio per i progettisti termotecnici non specializzati nella materia eviterebbe episodi come quello di Roma, giusto per fare un riferimento recente
In effetti, mi sembra un provvedimento deludente. Il dm è del 1975, sono passati 50 anni, è cambiato il mondo e il modo di vivere e di abitare, è cambiato il concetto di locale, di spazio abitabile, di spazio accessorio e forse anche la loro distinzione è anacronistica e superata. Abbiamo locali e pareti “fluide” e flessibili, materiali, adattabilità degli spazi …. e nel nuovo schema di regolamento non c’è nulla di tutto questo …. e ancora molte incertezze nel definire l’ambito di applicazion, visto che all’articolo 1 si precisa che si tratta di “indicazioni raccomandate sia negli interventi degli edifici di nuova costruzione, sia in quelli di riqualificazione e/o rigenerazione urbana che richiedono una modifica della destinazione d’uso”… e già qui sorgono non pochi problemi … mahhh … speriamo migliori ….
VITTORIO – scusi perchè : parla –
del recupero del patrimonio esistente sono previste le seguenti deroghe alle prescrizioni sanitarie di
cui al comma 3-
Se ci pensa bene- anche la legge regionale sul recupero dei sottotetti prevede altezze a mt. 2,40- e i locali accessori a mt. 2,20 e 1/16 delle aperture non più in falda- nel mentre qui, nel regolamento, tutti i locali devono essere a mt. 2.40-
Questo D. M., che abroga il D. M. del 1975, sarà da applicare anche per i condoni da esaminare da parte dei Comuni.
Il Comune di Napoli, con una interpretazione che negava l’applicabilità della l. n. 120/2020, articolo 10, comma 2, primo alinea, dovrà prendere atto della nuova disposizione che non prevede limiti minimi dell’ ampiezza degli immobili.
L’ufficio complicazione cose semplici, Il più efficiente ufficio dello stato italiano, colpisce ancora.
L’articolo 7.4.a è inqualificabile ….
Lo schema di provvedimento non contiene disposizioni con effetto retroattivo, non comporta reviviscenza di disposizioni precedentemente abrogate né contempla interventi di interpretazione autentica. Non ci sono norme derogatorie della disciplina vigente.
Con appena 7 anni di ritardo rispetto ai 90 giorni previsti dal D.Lgs. n. 222/2016 (Decreto SCIA 2) è approdato in Conferenza Stato-Regioni lo Schema di Regolamento predisposto dal Ministero della Salute recante definizione dei requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici.
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