Sintesi dei contenuti della legge regionale sul recupero dei sottotetti ai fini abitativi

02 Gen 2020
2 Gennaio 2020
legge regionale sul recupero dei sottotetti ai fini abitativi 
legge regionale 23 dicembre 2019, n. 51 - bur n. 150 del 27.12.2019 - entra in vigore l' 11.01.2020 
i comuni devono adeguarsi entro il 10.05.2020
sintesi dei contenuti della legge 
sulle altezze consentite: rinvio alla l.r. 51/2019  articolo 2 che stabilisce: h 2.40 per locali adibiti ad  abitazione (2.20 per comuni montani) - h 2.20 per locali adibiti a  servizi quali corridoi, disimpegni, ripostigli e bagni;
sui criteri per la determinazione dell'altezza: h media calcolata dividendo il volume utile con h maggiore di 1.60 (1.40 per comuni montani) per la relativa superficie utile; in caso di soffitto a volta, h media corrispondente alla  media aritmetica tra altezza dell'imposta e quella del colmo misurata con tolleranza del 5%;
rapporto illuminante: pari o superiore a 1/16;
altre condizioni
deve essere previsto idoneo isolamento termico, 
non vi deve essere aumento del numero di unità abitativa, ma ampliamento di quelle esistenti, 
no modifica sagoma e mantenimento altezze  fatto salvo eventuale ispessimento verso l'esterno per isolamento (che può essere limitato o disciplinato dai comuni per tutela di profili paesistici, monumentali, ecc.); 
il consiglio comunale può prevedere esclusioni per determinate tipologie edilizie; 
esclusi  interventi di recupero al'interno delle aree inedificabili  e aree di pericolosità idraulica o idrogeologica nelle quali i piani precludono interventi di ampliamento di volume o superficie; 
le nuove superfici/volumi non possono essere conteggiati ai fini dell'ampliamento/demolizione ricostruzione (artt. 6 e 7) del "nuovo piano casa" di cui alla l.r. 14/2019;
qualificazione e procedimenti:  opere di ristrutturazione soggette a Scia; contributo di costruzione come nuova costruzione calcolata su nuovi volumi/superfici abitabili; 
parcheggi: deve essere garantita la superficie a parcheggio pari a 1 mq su 10 mc; il consiglio comunale può individuare ambiti nei quali è possibile la monetizzazione;
norme transitorie e abrogazioni: fino all'11 gennaio 2020 (data di entrata in vigore della l.r. 51/2019)  si applica la l.r. 12/1999;  i riferimenti alla l.r. 12/1999 contenuti nella l.r. 14/2019 (art. 6 comma 7)  devono intendersi riferiti all'art. 2 comma 1 lett. a) e b) della l.r. 51/2019; l.r. 12/1999 abrogata;
adeguamento comunale: approvazione della variante urbanistica entro il 10.05.2020 (120 giorni dall'entrata in vigore di questa legge). 
 . 
Fiorenza  Dal Zotto - architetto - responsabile settore pianificazione e tutela del territorio del comune di Spinea
Tags:
2 replies
  1. Fiorenza Dal Zotto says:

    risponderemo ai quesito al seminario del prossimo 21 febbraio a spinea

    Rispondi
  2. LORENZO FONTANA says:

    QUALCHE DUBBIO
    e se un comune non si adegua nei termini (ordinatori) previsti, cosa succede ? la norma si applica così com’è su tutto il territorio fino all’adeguamento ? (la norma non specifica nulla in merito)
    può il r.e. indicare prescrizioni per aperture sul tetto / materiali ecc laddove via siano vincoli paesaggistici / monumentali che dipendono da altre normative ?

    Rispondi

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Rispondi a Fiorenza Dal Zotto Annulla risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

© Copyright - Italia ius | Diritto Amministrativo Italiano - mail: info@italiaius.it - Questo sito è gestito da Cosmo Giuridico Veneto s.a.s. di Marangon Ivonne, con sede in via Centro 80, fraz. Priabona 36030 Monte di Malo (VI) - P. IVA 03775960242 - PEC: cosmogiuridicoveneto@legalmail.it - la direzione scientifica è affidata all’avv. Dario Meneguzzo, con studio in Malo (VI), via Gorizia 18 - telefono: 0445 580558 - Provider: GoDaddy Operating Company, LLC