Sopraelevazioni in violazione dell’art. 8 d.m. 1444/1968
Nel caso di specie, la ristrutturazione di un edificio era oggetto di un contenzioso conclusosi con una sentenza del Consiglio di Stato che annullava il provvedimento con il quale il Comune aveva rifiutato l’esercizio dei poteri di inibitoria in autotutela della S.C.I.A. che aveva assentito l’intervento: l’edificio infatti, per come progettato e realizzato, superava l’altezza massima consentita dall’art. 8 d.m. 1444/1968, essendo più alto dell’edificio “circostante” oggetto di vincolo monumentale.
A seguito di tale pronuncia il Comune si rideterminava, escludendo la sussistenza di ragioni di interesse pubblico – prevalenti sull’affidamento ingenerato nella ricorrente – per l’esercizio dei poteri repressivi relativi all’edificio.
Il TAR Veneto ha affermato che qualunque ulteriore volumetria si volesse edificare in sopraelevazione dell’edificio (pur “salvato” dal Comune) costituirebbe violazione dell’art. 8 d.m. cit.
Post di Daniele Iselle
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