Spetta al G.O. decidere la domanda del privato di risarcimento del danno da lesione dell’affidamento per il comportamento ondivago della P.A.
Nel caso di specie, una società presentava un progetto preliminare di massima per la realizzazione di un grande complesso alberghiero.
Iniziava una fitta interlocuzione con il Comune, che lasciava intendere di essere favorevole al progetto, con presentazione di un Piano attuativo (poi ritirato, dietro consiglio dell’Amministrazione comunale, a favore di un’istanza di PdC in deroga), richiesta di pareri, innumerevoli modifiche e correzioni al progetto.
Dopo quattro anni lo stesso Comune, con delibera consiliare, adottava una variante urbanistica che modificava significativamente, in senso restrittivo, il regime edilizio ed urbanistico dell’area in questione. In seguito, comunicava alla società di non ritenere più fattibile la realizzazione del complesso alberghiero (anzi, aggiungendo che forse era meglio ritirare l’istanza di PdC in deroga e presentare un Piano attuativo!).
La società agiva innanzi al G.O. per ottenere il risarcimento danni.
La Corte di cassazione a Sezioni Unite ha confermato la sussistenza della giurisdizione ordinaria, poiché la causa petendi era costituita dalla violazione dell’affidamento ingenerato dal Comune nel rilascio del provvedimento favorevole, non a causa di uno specifico atto, ma del complessivo tenore delle relazioni tra P.A. e privato. La lesione dell’affidamento ha generato una responsabilità da contatto sociale qualificato in capo all’Ente pubblico.
Si segnala in proposito la recente introduzione del comma 2-bis nell’art. 1 l. 241/1990: “I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai princìpi della collaborazione e della buona fede” (ai sensi dell’art. 12, co. 1, lett. 0a l. 120/2020, di conversione del cd. decreto Semplificazioni, d.l. 76/2020).
Post di Daniele Iselle – funzionario comunale
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