Sulla restituzione del contributo di costruzione

19 Gen 2022
19 Gennaio 2022

Il T.A.R. stabilisce che il contributo di costruzione debba essere restituito al richiedente il titolo edilizio nelle ipotesi in cui l’attività edilizia non abbia avuto un inizio di esecuzione (restituzione totale) o, se iniziata, non sia stata portata a termine (restituzione parziale).

Post di Matteo Acquasaliente - avvocato

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3 replies
  1. Fabio Livieri says:

    Buona sera, vorrei porre un quesito in merito a restituzione degli oneri di urbanizzazione.
    Il caso in questione riguarda un caso dove il comune ha chiesto il pagamento degli oneri ad una società agricola titolare del permesso a costruire, in presenza di un imprenditore IAP presente.
    L’azienda solo successivamente ha presentato richiesta di restituzione degli oneri che al momento non erano dovuti, presentando la relativa certificazione rilasciata da avepa Veneto.
    Il comune però nega la restituzione degli oneri versati.
    È corretto che il comune si rifiuti di versare gli oneri che non erano dovuti??
    Grazie.

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    • Matteo Acquasaliente says:

      Egregio sig. Livieri,
      per rispondere alla Sua richiesta è necessario conoscere se, all’epoca della presentazione del PdC, la società agricola possedeva già i requisiti richiesti per l’esenzione e se fosse necessario esibire tale documentazione per ottenere l’esonero.
      In caso positivo, non credo che la richiesta attuale possa essere accolta dal Comune.
      Cordiali saluti.
      Avv. Matteo Acquasaliente

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  2. Anonimo says:

    Sempre meglio fare presentare una variante se iniziata, e non sia stata portata a termine (restituzione parziale). —

    Rispondi

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