Termine per l’impugnazione del titolo edilizio del vicino
Il TAR Veneto ha affermato che il dies a quo dal quale far decorrere il termine di 60 giorni entro cui il terzo legittimato può proporre impugnazione avverso il provvedimento abilitativo rilasciato al vicino confinante è fissato in funzione dell’oggetto della contestazione, atteso che, qualora il terzo assuma che l’autorizzazione, in sé e per sé, non poteva in alcun modo essere rilasciata, il termine inizia a decorrere dalla data di conoscenza, in qualunque modo acquisita, dell’autorizzazione in deroga che si assume illegittima in quanto in contrasto con la normativa di riferimento.
Nel caso, invece, in cui il terzo avanzi censure di altro genere quali, ad esempio, la violazione delle distanze e la consistenza del manufatto abusivo, ovvero attinte dal peculiare contenuto del titolo abilitativo, il termine per la proposizione del ricorso decorre dalla data di completamento dei lavori, ovvero, in caso di autorizzazione, dalla conoscenza del contenuto integrale dell’atto, atteso che soltanto in quel momento si ha la percezione dell’effetto lesivo che, quindi, finisce con l’atteggiarsi diversamente a seconda che si contesti l’illegittimità del titolo per il solo fatto del suo rilascio, ovvero se ne censuri il contenuto specifico.
Post di Alberto Antico – avvocato
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