Testo unico dell’edilizia e decreto semplificazioni: come cambiano le regole su distanze, demo-ricostruzione e ristrutturazione
L'avv. Stefano Bigolaro, che sentitamente ringraziamo, ci invia le slides, che volentieri pubblichiamo, sulle modifiche apportate al Testo unico dell’edilizia dal decreto semplificazioni: come cambiano le regole per distanze, demo-ricostruzione e ristrutturazione.
Cosa dice l'autore?
Ristrutturazione (categoria che comprende la demo-ricostruzione) e demo-ricostruzione in deroga alle distanze tra costruzioni sono due concetti non coincidenti.
Sono concetti previsti da due norme diverse (l’art. 3 e l’art. 2 bis-1 ter DPR 380) a fini diversi.
In particolare:
- Non tutti gli interventi di ristrutturazione consentono di mantenere distanze preesistenti non conformi al DM 1444/1968.
- Non tutti gli interventi di demo-ricostruzione che consentono di mantenere preesistenti distanze non conformi al DM 1444/1968 sono interventi di ristrutturazione.
L’articolo 2 bis comma 1 ter del DPR 380 non fa distinzioni di zone e quindi trova applicazione nelle ipotesi di interventi di demolizione e ricostruzione di edifici posti in qualsiasi zona (fermo restando che nelle zone A, in quelle assimilabili e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico è necessario che gli interventi di demolizione e ricostruzione siano compresi in un piano urbanistico di recupero e di riqualificazione).
Mi sembrerebbe poi prematuro ogni confronto tra la norma già ora vigente dell’art. 2 bis, co. 1 ter, del DPR 380 e il nuovo testo unico dell’edilizia, i cui contenuti sono futuri e incerti.
E, a proposito di futuro… buon 2021!
mi pare che la circolare Interministeriale chiarisce questo aspetto sul diverso ambito di applicazione dell’articolo 2-bis, comma 1-ter, e dell’articolo 3, comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 380/2001.
LA MIA DOMANDA RIMANE SEMPRE LA STESSA;
l’art. 2 bis-1 ter DPR 380 si applica in tutte le Zone??? cosa che oggi sarebbe confrontato con l’art. 7 del nuovo testo unico dell’edilizia
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