Piano Casa del Veneto e deroga al d.m. 1444/1968

17 Dic 2020
17 Dicembre 2020

Il T.A.R. Veneto, parimenti, chiarisce come deve essere interpretato l’art. 9, c. 8-bis, della l.r. Veneto n. 14/2009 ess.mm.ii. (cd. Piano Casa) secondo cui: “Al fine di consentire il riordino e la rigenerazione del tessuto edilizio urbano già consolidato ed in coerenza con l’obiettivo prioritario di ridurre o annullare il consumo di suolo, anche mediante la creazione di nuovi spazi liberi, in attuazione dell’articolo 2-bis del D.P.R. n. 380/2001 gli ampliamenti e le ricostruzioni di edifici esistenti situati nelle zone territoriali omogenee di tipo B e C, realizzati ai sensi della presente legge, sono consentiti anche in deroga alle disposizioni in materia di altezze previste dal decreto ministeriale n. 1444 del 1968 e successive modificazioni, sino ad un massimo del 40 per cento dell’altezza dell’edificio esistente”.

Il Collegio afferma che la percentuale del 40% deve essere riferita all’edificio oggetto dell’ampliamento e non a quelli contermini.

Si ricorda che il Consiglio di Stato, sezione VI, nell’ordinanza n. 94 del 1° marzo 2019 (G.U. n. 26/2019) aveva sollevato una questione di illegittimità costituzionale con riferimento al proprio c. 8-bis dell’articolo 9, nella parte in cui consente deroghe alle disposizioni in materia di altezze previste dal d.m n.1444 del 1968. Con sentenza n. 30/2020 (G.U. 1ª serie speciale n. 9/2020), però, la Corte costituzionale aveva dichiarato inammissibile, per carenza di motivazione in ordine alla sua rilevanza, la questione suddetta.

Post di Matteo Acquasaliente - avvocato

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