Usi temporanei di edifici e aree (art. 23-quater T.U. edilizia)
Il TAR del Lazio, Sede di Roma ha affermato che la disciplina degli usi temporanei di cui all’art. 23-quater d.P.R. 380/2001, la quale permette di adibire edifici e aree a usi diversi da quelli previsti dal vigente strumento urbanistico, in quanto derogatoria alle previsioni di quest’ultimo, ha carattere eccezionale e deve essere interpretata in senso restrittivo, tale per cui la possibilità per la P.A. di consentire usi temporanei in deroga alle destinazioni d’uso delle aree interessate deve essere rigorosamente limitata al ricorrere di tutte le condizioni e le finalità previste dalle norme che ne dettano la disciplina, ossia lo stato legittimo del bene (da riferire sia agli edifici sia alle aree, dovendosi intendere la locuzione “immobili legittimamente esistenti ed aree” quale endiadi) e il perseguimento di un interesse pubblico.
In materia di edilizia e urbanistica, la ponderazione dell’interesse pubblico a fondamento dell’uso temporaneo attinge il merito della scelta amministrativa pianificatoria ed è sindacabile dal G.A. solo sotto i profili estrinseci della abnormità, della manifesta illogicità, irrazionalità o irragionevolezza della scelta.
Nel caso di specie, la Giunta comunale aveva approvato l’uso temporaneo di un’area come parcheggio non pertinenziale, senza però verificare la legittimità dei piazzali asfaltati ivi insistenti.
Post di Alberto Antico – avvocato
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