Vincolo idraulico e istanza di (terzo) condono

03 Giu 2026
3 Giugno 2026

Il Tribunale superiore delle acque pubbliche (TSAP) ha affermato che il divieto di edificazione entro la fascia di rispetto dei corsi d’acqua, previsto dall’art. 96, co. 1, lett. f r.d. 523/1904, ha carattere assoluto e inderogabile e integra un vincolo di inedificabilità che, ai sensi dell’art. 33 l. 47/1985, (richiamato dall’art. 32 d.l. 269/2003, come convertito nella l. 326/2003), preclude il rilascio della sanatoria edilizia. È pertanto legittimo il diniego di condono per opere edilizie abusive realizzate entro la fascia di dieci metri dall’argine di un corso d’acqua, anche se insistenti su area privata e derivanti dalla trasformazione di un manufatto preesistente.

Il vincolo di cui all’art. 96 cit. si applica non solo alle nuove edificazioni, ma anche agli interventi che incidono su sagoma, volumetria o destinazione d’uso del manufatto, richiedendo il preventivo nulla-osta idraulico, cosicché è legittimo il diniego di condono opposto a interventi di trasformazione di un fabbricato rurale in unità abitative realizzate senza titolo in area ricadente nella fascia di rispetto fluviale.

Post di Alberto Antico – avvocato

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