Variazioni essenziali e non
Il TAR Catania ha offerto un’applicazione dell’art. 32, co. 2 d.P.R. 380/2001: “Non possono ritenersi comunque variazioni essenziali quelle che incidono sulla entità delle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unità abitative”.
In particolare, non sono sussumibili in questa norma gli interventi che determinano la creazione di nuovi locali abitabili e di nuove superfici utili, nonché l’ampliamento dei locali esistenti.
Post di Alberto Antico – avvocato
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