Vendita di un immobile trattenendo la cubatura per un altro lotto
Il Consiglio di Stato – in sede di parere vincolante su ricorso straordinario al Capo dello Stato – ha offerto un’interpretazione delle norme dello strumento urbanistico comunale che attribuiscano la facoltà di ampliare un edificio esistente.
La capacità edificatoria di ampliamento, quando riferita agli “edifici esistenti”, concreta uno ius aedificandi correlato alla costruzione medesima e non anche al terreno sul quale l’ampliamento può materialmente essere realizzato.
La legittimazione al rilascio del permesso di costruire in ampliamento spetta a chi abbia la disponibilità giuridica e, dunque, la proprietà dell’immobile da ampliare, atteso che lo ius aedificandi (per l’ulteriore consistenza ancora non utilizzata) costituisce facoltà insita nel diritto di proprietà della costruzione originaria.
Tuttavia, i diritti edificatori possono essere negoziabili separatamente dalla proprietà dell’immobile, attraverso l’istituto della cessione di cubatura ovvero, nel caso in cui sia oggetto di alienazione la costruzione originaria, trattenendo la titolarità della cubatura da parte dei venditori, i quali si limitano a trasferire agli acquirenti il solo immobile senza i diritti edificatori ad esso correlati.
Post di Dario Meneguzzo – avvocato
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