Conferenza di servizi: quali rimedi possono attivare le PP.AA. dissenzienti?

16 Giu 2026
16 Giugno 2026

Il TAR Napoli ha affermato che la conferenza di servizi non è un organo amministrativo collegiale di carattere straordinario, distinto dalle singole PP.AA. che lo compongono, ma un mero modulo organizzativo-procedimentale, privo di una propria individualità, che consente la valutazione complessiva e sincronica degli interessi pubblici primari e secondari e degli interessi privati coinvolti e costituisce un momento di migliore esercizio del potere discrezionale della P.A.

La prevalenza non va intesa come la volontà della maggioranza delle PP.AA., ma come un attento bilanciamento degli interessi in gioco. È una misura qualitativo-sostanziale, o di peso in rapporto all’interesse specifico tutelato, che la P.A. procedente dovrà determinare con discrezionalità e motivazione, bilanciando e contemperando gli interessi pubblici coinvolti nel procedimento.

Le PP.AA. dissenzienti, che non siano portatrici dei cd. interessi sensibili, possono solo sollecitare con congrua motivazione la P.A. procedente ad assumere, previa indizione di una nuova conferenza, determinazioni in via di autotutela, che è parzialmente doverosa nell’an, in ragione dello stesso meccanismo procedimentale della conferenza disegnato dal legislatore. Riconoscere, a fianco di tale potere sollecitatorio, anche il potere di impugnare la determinazione finale significherebbe frustrare la ratio della conferenza di servizi e lo stesso meccanismo organizzativo ad essa sotteso.

Post di Alberto Antico – avvocato

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