ZOOM IT: cosa devono fare i Comuni dopo la sentenza della Corte Costituzionale sul costo di costruzione – Videoseminario breve di Italiaius giovedì 30 aprile 2020, ore 9-9,50

29 Apr 2020
29 Aprile 2020

Italiaius organizza per giovedì 30 aprile 2020, ore 9-9.50 circa un videoseminario breve sulle conseguenze della sentenza della Corte Costituzionale n. 64 del 26.02.2020, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 3, della legge della Regione Veneto 16 marzo 2015, n. 4 (Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di governo del territorio e di aree naturali protette regionali), limitatamente alle parole: «, purché la determinazione sia avvenuta all’atto del rilascio del permesso di costruire e non con una successiva richiesta di conguaglio».

Il seminario verrà effettuato sulla piattaforma Zoom.

Relatori avv. Stefano Bigolaro e avv. Stefano Canal.

Ricordiamo che per potervi accedere è necessario installare Zoom sul computer o sul cellulare.

Il link per l'accesso sarà pubblicato su Italiaius alle ore 8.45 della mattina del seminario.

Ci sarà utile per preparare il convegno ricevere per tempo i vostri quesiti, usando la funzione "comments" in calce al presente post.

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5 replies
  1. Anonimo says:

    io sinceramente non sarei poi tanto rassicurato dalle indicazioni fornite dall’avv. Giudo Sartorato, pubblicato ieri nel sito, in riferimento al quesito del seminario, visto la sentenza della Corte Costituzionale.

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  2. Bruna Battiston says:

    Buongiorno,
    ringrazio per l’iniziativa e la disponibilità ad affrontare un tema particolarmente complesso e con possibili riflessi di natura contabile.
    Ho avuto modo di leggere i chiarimenti contenuti nel commento dell’avvocato Giudo Sartorato, pubblicato ieri nel sito, in riferimento al quesito del seminario e, come tecnico comunale che opera con disposizioni normative spesso non chiare e coerenti, le indicazioni fornite mi hanno rassicurato. In particolare nell’indicazione che la mancata applicazione dell’art. 16.9 del DPR 380/2001 non configura un mero errore contabile semmai la conseguenza dell’aver dato prevalenza alla norma regionale e alle articolate tabelle esplicative, quindi il richiamo al principio generale del legittimo affidamento.
    L’applicazione delle disposizioni in materia di determinazione degli oneri nella nostra Regione è particolarmente complesso in quanto la disposizione regionale, che risale al 1985 a parte qualche puntuale introduzione, non è coerente con quella statale. L’attuale art. 83 della LR 61/85 al comma 1 dispone dei riferimenti che non risultano allineati al DPR 380/2001 e nemmeno, per il valore massimo, all’art. 2 della LR 4/2015 (aggiornamento per la sola destinazione residenziale).
    Teniamo poi presente che quanto ora previsto all’art. 16.9 del DPR 380/2001 (in vigore dal 30/6/2003) era già contenuto all’art. 6 della previgente L. 10/77, come modificata dall’art. 7 della L. 537/93. Pertanto quando è stato approvato l’art. 13 della LR 16/2003 (disciplina transitoria dell’attività edilizia) il principio sul minimo valore del costo di costruzione di cui all’art. 16.9 del DPR 380/2001 non rappresentava una novità. Inoltre, l’eventuale applicazione del valore minimo del 5% al costo di costruzione comportava, per la destinazione residenziale, un’uniformità di trattamento in disapplicazione alla originale tabella A4 della LR 61/85 che indicava percentuali dal 1,5 a 5 % diversificate in funzione della tipologia/caratteristiche/ubicazione di intervento. Graduazione poi riproposta nella vigente tabella A4 di cui all’art. 2.1 della LR 4/2015.

    In questa situazione complessa è sicuramente auspicabile l’intervento regionale con una norma di riordino in quanto le problematiche non si limitano al caso oggetto del seminario ma riguardano molti aspetti del contributo di costruzione, dalle complicate tabelle degli oneri di urbanizzazione al valore del costo di costruzione base, relativi aggiornamenti, e alle sanzioni per ritardati pagamenti sulle rateizzazioni del contributo.

    ing. Bruna Battiston
    Comune di Portogruaro (VE)

    Rispondi
  3. Anonimo says:

    buon giorno- un piccolo contributo sulla storia dell’art.16 co.9 TU Ed –
    Legge 24 dicembre 1993, n. 537 , art. 7 comma 2, all’ultimo comma era già previsto che il contributo afferente al costo era variabile dal 5 per cento al 20 per cento; detto comma a sua volta, andava a sostituire i primi quattro commi dell’art. 6 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 che a sua volta già prevedeva tale costo variabile introdotto con una legge del 1982.

    Perciò vedete, la storia parte fin dal’ 1982, poi la regione ha stabilito con la lr n. 61/85 le sue aliquote, ma almeno dal 1994, detta aliquota minima al 5% andava applicata, come peraltro alcuni Comuni del Trevigiano già facevano, in applicazione della Legge 537/93.

    Per concludere, la latitanza della Regione ha portato a tutto questo marasma, non fosse altro che non ha nemmeno ancora recepito il Dpr 380/2001.

    Altra questione che rimane in piedi, che il costo di costruzione dovrebbe essere determinato dalla Regione periodicamente con riferimento ai costi massimi ammissibili per l’edilizia agevolata, orbene in assenza di tale determinazione, ad oggi siamo fermi agli aumenti ISTAT annuali, con partenza dai 250.000 mila lire base, stabilito dalla citata Legge 537/93.

    Tale parametro fin qui utilizzato non è rappresentativo né dell’incremento del valore economico né dei costi di realizzazione dell’immobile.

    Nè può essere ridefinito ai sensi del dpr 380/2001, che richiama una disciplina speciale in materia di edilizia agevolata da tempo abrogata, e peraltro porta al pagamento dello stesso ammontare su tutto il territorio regionale, non tenendo conto delle diverse realtà locali.

    Pertanto in coerenza con i principi di proporzionalità e progressività, dovrebbe essere introdotto, un nuovo metodo di calcolo che fa riferimento ai valori di mercato degli immobili rilevati dall’ OMI, che si articola per Comuni, quartieri, zone, destinazioni d’uso e tipologie edilizie.

    La quota del costo di costruzione così determinata non necessità più di aggiornamenti annuali da parte dei Comuni, in quanto i valori OMI su cui si fonda sono aggiornati semestralmente dall’Agenzia delle Entrate.
    anonimo-

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  4. Anonimo says:

    Buon giorno, per completezza di analisi, in raccordo a quanto già inserito nel commento di ieri, si compendia quanto sotto riportato:
    – per una delle 2 sentenze citate, è ancora pendente il giudizio del Consiglio di Stato;

    Nel mentre su un ulteriore altro ricorso promosso davanti al Presidente della Repubblica, previo parere del Consiglio di Stato, è stata emessa sentenza favorevole a favore del Comune.
    Rif: Numero 03819/2014 e data 03/12/2014

    p.s. con riferimento alla domanda di ieri, penso di potere dire a fronte di ciò, che i Comuni potrebbero richiedere oggi i conguagli per i costi di costruzione determinati in misura inferiore al minimo stabilito dall’art.16 co.9 TU Ed. nel periodo previgente alla L.R. 4/2015 ??? (fatti salvi i termini di prescrizione).

    buon lavoro – geom. giglio

    Rispondi
  5. Anonimo says:

    buon giorno. avendo noi del Comune di Campodarsego recuperato gli anni pregressi dal 2007 al 2003, con aliquota minima del 5%, abbiamo prima perso un ricorso fatto da una Ditta, poi successivamente rifatto la procedura nel modo corretto, avvio del procedimento etc…ha vinto dal Comune, sentenze n. 181 e 189 del 2011; quindi dal 2007 fino all’entrata in vigore dell.art. 2 della L.R. n. 4/2011 che ricalcola dette aliquote, siamo andati avanti in questo modo, per poi applicare una aliquota dal 5 all’11%, per le pratiche nuove, ed eventualmente solo su quelle che non avevamo determinato il contributo abbiamo applicato lo stesso metodo. Con la sentenza della Corte invece cosa succede???? buon lavoro geom., giglio

    Rispondi

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