Obbligo di rispondere all’istanza del privato in materia di pericolosità idraulica
Il T.A.R. Veneto afferma che il Comune ha l’obbligo di rispondere all’istanza edilizia presentata dal privato. Nel caso di specie si trattava di una richiesta formulata ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale del Veneto 4 aprile 2019, n. 14, a norma del quale “Per gli edifici ricadenti nelle aree dichiarate di pericolosità idraulica o idrogeologica molto elevata (P4) o elevata (P3) (…), è consentita l'integrale demolizione e la successiva ricostruzione in zona territoriale omogenea propria non dichiarata di pericolosità idraulica o idrogeologica, individuata a tale scopo dal consiglio comunale, con incrementi fino al 100 per cento del volume o della superficie, anche in deroga ai parametri dello strumento urbanistico comunale”;
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!