Anche gli acquirenti rispondono degli obblighi della lottizzazione
Il T.A.R. Milano afferma che le obbligazioni facenti capo ad una lottizzazione sono cd. propter rem, ovvero seguono la res. Di conseguenza, anche gli aventi causa dai lottizzanti originari rispondono delle obbligazioni de quibus, sia qualora abbiano costruito effettivamente gli edifici sia che si tratti di meri acquirenti di opere già edificate. In ambedue le ipotesi, comunque, essi non divengono parti in senso stretto del rapporto originario che legava il Comune ed i lottizzanti originari.
Per completezza si evidenzia che, in realtà, altra parte della giurisprudenza condivide tale conclusione solo se negli atti di compravendita viene espressamente indicata tale obbligazione in capo al nuovo acquirente; in caso contrario, infatti, l’unico soggetto obbligato nei confronti dell’ente rimane il lottizzante originario.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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